Chi asserisse, che divise le sostanze tra molti fratelli, nissuno d’essi si crederebbe in istato di caricarsi dell’ormai eccessiva spesa del mantenere
Qual maggior disordine (per quanto a me sembra) autorizzato dalle nostre leggi di quello, che un figlio che trovisi beni Fedecommissarj possa impunemente defraudar’i Creditori del Padre col ripudiarne l’eredità? Questo mezzo d’arricchirsi a danno altrui, e di burlarsi de’Creditori, e dell’onestà è ormai divenuto sì comune, che niente perde della sua riputazione chi se ne serve. Cosa dirà mai il povero Creditore schernito e ridotto alla povertà nel vedere il suo Debitore strascinato indolentemente in dorate carrozze, sfoggiare livree superbe, dar sontuosi banchetti, e vivere deliziosamente? Dirà, che questo è un’aperto insultare a’principj tutti della Morale, e della Legislazione; ch’egli è una manifesta violazione del patto sociale; che ben vedesi da chi siano fabbricate coteste leggi, che tutto l'avvantaggio danno al Nobile, ed in preda gli abbandonano il Plebeo. Dirà che i denari, co’quali il Nobile appaga i suoi vizj, stipendia i servi, convita gli amici, è tutto denaro ad esso rubbato; che per queste frodi, men-
Altro dunque non sono i fedecommessi, e le primogeniture, che un ritrovato per sorprendere i Creditori, e defraudarli. A che altro mai servono, che a fomentare l’ozio, ed a rendere inutili, anzi perniciosi alla Patria que’Cittadini, che avendo dinanzi gli occhi i virtuosi esempi de’loro gloriosi Antenati, dovrebbero più degli altri esercitare la virtù per non essere creduti degenerare da’loro Maggiori? A che giovano le primogeniture, che a render ineguali quei che hanno un diritto eguale a’beni paterni; ed i fedecommessi, che ammassando, e conservando i beni in una famiglia, ad accrescere la disuguaglianza delle fortune tra i Cittadini? Fingasi il territorio d’una Nazione esteso di cento mila pertiche; di queste sia la metà sottoposta a’fedecommessi, od altri vincoli, ed in mano di cinque o sei famiglie. Lascisi la facoltà a’Testatori di toglier la libertà al resto de’beni col vincolo del fedecommesso, od altro. E’ certo che in poco tempo tutte le sostanze saranno inalienabili, che tolto sarà l’adito all’industria, che i soli ricchi saranno i Cittadini, il resto del popolo languirà nella miseria, e nella schiavitù, tanto più detestabile, quanto che non vi sarebbe mezzo per redimersene.
I Politici del secolo addietro avevano più in mira il presentaneo utile del Principe, che’l suo suo vero interesse, che non va mai disgiunto dalla felicità de’popoli. Purchè i fondi non andassero esenti dal pagare tributo al Sovrano, loro poco importava se accumulati fossero in poche famiglie,
Montesquieu, e benchè io pensi di trattar’altra volta della Nobiltà, pure stimo indispensabile il doverne qui dire qualche cosa, perchè que’che leggeranno questo foglio, abbagliati dal nome di quell’illustre Montesquieu, che l’essenza della Monarchia richiede un’autorità intermedia, cioè dei canali pei quali operi il Monarca. Dice in seguito, che questo potere intermedio dev’essere la Nobiltà, poichè dove non v’è Monarca non vi può essere Nobiltà (1) (1) Quanto mai pensa male chi così pensa! La Libertà dunque non sarà più carattere di Nobiltà? Ma ; e tolta la Nobiltà, è distrutta parimente la Monarchia, ed introdotto in vece o ‘l dispotismo, o lo stato repubblicano (2).
Ardisco dire, che il Signor di Montesquieu in ciò, come alcun’altra volta, ha piuttosto avuto in vista la costituzione della Francia, che gli universali principj del diritto Pubblico. Forse una esatta definizione delle due voci Onore e Nobiltà avrebbe resa questa materia più chiara (2).Voltaire: Penseès sur l’administration publique, et le chapitre de la Noblesse dans l’histoire generale, e remarques d’un Anonyme sur l’Esprit des Loix.
Io stimo che l’essenza d’una Monarchia consista in ciò, che siavi un corpo di Cittadini depositario delle Leggi, e che fissate queste Leggi, possano i Magistrati eseguirne la determinazione costantemente e liberamente. . . . . . Per altro conveniva distinguere tra potere intermedio, e ranghi intermedj, perchè anche il Tiranno non potendo operar tutto da se medesimo, è obbligato ad avere dei canali per i quali passi la sua autorità.
Nella Monarchia adunque non pare indispensabile, che vi sia uno stato di persone distinto dal Popolo, non già come esecutore della volontà del Principe, ma solo come immaginario vincolo tra esso e il popolo. Questo vincolo non dev’esser altro, che Leggi fisse, chiare, certe, inalterabili, che determinino, e contengano ne’giusti limiti l’autorità di ciascheduno. Il solo merito dovrebbe in qualunque stato elevare gli uomini all’amministrazione della giustizia, ed alle cariche che lo suppongono. Ma dato ancora che sia necessario ammettere una classe di persone distinte con privilegj, ed animate dall’onore, che formino una specie di scala dalla Plebe al Sovrano, non vedo in primo luogo come convenga rendere ereditario il diritto di tali persone a certe prerogative, cioè come la Nobiltà si richieda ereditaria. Non basterebbe egli che fossevi un dato numero di Nobili in maniera che la Nobiltà potessesi e perdere coll’ozio, ed acquistarsi colla virtù? Così tutti potrebbero partecipare de’privilegj de’Nobili, e sussisterebbe questo grado intermedio. Non capisco in secondo luogo, come anche nella Nobiltà ereditaria siano assolutamente necessarie le sostituzioni, e le primogeniture, che pure, anche, secondo il Sig. di Montesquieu, si strascian dietro tanti disordini. Ma quand’anche fosse vero interesse del Monarca il conservare la Nobiltà ereditaria, non sarebb’ella bastantemente conservata conferendo ai soli Nobili le cariche della sua Corte; col promoverli a preferenza degli altri nella milizia; col riservar loro certi onori, e distinzioni; con ciò almeno non s’indebolirebbe il commercio, non si aggraverebbe il popolo, nè si defrauderebbero i creditori; e col pretesto di favorire un Nobile, non si sacrificherebbero i suoi fratelli egualmente nobili. spirito delle Leggi provano bensì, che la Nobiltà ereditaria senza giurisdizione, che riceve unicamente il suo lustro dalla volontà del Principe, è il più saldo sostegno della persona del Monarca. Ma dubito che se ne cavi, che questa Nobiltà faccia fiorire la Monarchia, e ne renda felici i Sudditi. Vi sono de’Regni, che forniscono una prova costante di quanto io dico, malgrado l’ampiezza delle Provincie, la felicità del clima, e la fertilità del loro terreno.
Ma sia pure necessaria in una Monarchia la graduazione delle condizioni, sia pure indispensabile la chimera della Nobiltà; anzi sia cosa utile al ben pubblico il conservare l’antico lustro ad alcune famiglie (cosa ch’io credo falsa); come dovremo noi agire per arrivare a questo fine? Forse rendendo oziosa, ed inutile, e perniciosa eziandio la classe de’Nobili, con permettere, che le loro ricchezze siano assicurate alla loro discendenza? O anzi col permettere che esercitino il negozio, e che s’arricchiscano, arricchendo anche la Patria; col determinare che ‘1 Commercio niente deroghi alla Nobiltà; coll’animar’anzi i Nobili al traffico, e correggere di maniera l’opinione del Volgo, che il Negoziante non sia rigettato dall’esser ammesso nel corpo della Nobiltà; ed ammessovi non sia più considerato come nobile di data recente, nè più serva di bersaglio a’motteggi de’Nobili anticamente oziosi.
Avvi un’altra specie di fedecommessi non meno assurda dell’altre, ed egualmente comune; e sono i fedecommessi fiscali. Gli antichi Legislatori hanno creduto di prevenir i delitti col decretare per Pratica però (nome da cancellarsi da’Dizionarj Legali a pubblica utilità) dispone diversamente. Sogliono quasi tutt’i Testatori ordinare, che se un loro discendente incorresse la disgrazia del Principe, s’intenda, un’ora prima della trasgressione delle Leggi, spogliato dell’eredità, e questa devoluta al più prossimo parente; con che però il reo subito rimesso nella buona grazia del Sovrano per diritto di Postliminio rientri nel possesso della medesima eredità. Pare strano che si soffra una sì manifesta violazione della Legge; pare strano che i Magistrati incaricati a far eseguire le Leggi giudichino in favore della validità di tali disposizioni testamentarie. Tant’è vero, che la Giurisprudenza non ci offre per lo più che un ammasso di contraddizioni, di sutterfugj, di sottigliezze. Tanta è la venerazione nostra per le Leggi Romane, che abbiamo voluto adottarle, benchè incompatibili colle nostre circostanze; e tanto può negli animi de’Giuristi l’avidità del denaro, che hanno saputo introdurre, ed autorizzare mille finzioni
Ma vediamo noi forse, che questi vincoli di primogenitura, di fedecommessi operino ciò di che si lusingarono i loro istitutori? Anzi l’esperienza c’insegna il contrario. Basta che uno voglia scialacquare, che non gli mancano pretesti per carpire da’Giudici la licenza d’alienare; e per questo il vincolo non ha servito ad altro, che a sottoporlo alla spesa di queste dispense; e così arricchire i Curiali che hanno saputo sì bene raggirar le cose che alla fine da ogni parte e per ogni cosa cola il denaro nelle loro borse. Chi è che non sappia quanto mai queste istituzioni rendano spinosi e pericolosi tutt’i contratti? Sulla buona fede compro un podere, che a’miei nipoti sarà coll’autorità sacrosanta delle Leggi involato da uno che produrrà una rancida carta, tarlato testamento fatto varj secoli prima, nel quale chi possedeva quel podere ha disposto che non avesse a sortire dalla sua discendenza. Quindi una scambievole universale diffidenza nel contrattare; quindi mille frodi, mille litigj, e l’incertezza in cui uno sempre trovasi di vedersi cacciato dal possesso d’una roba da lui comperata. E queste Leggi dirassi, che assicurino la proprietà e ‘l diritto a ciascun Cittadino?
Hanno ben veduto tutti questi disordini quegli antichi Curiali, che tanto estesero la giurisdizione de’fedecommessi, e l’incertezza de’beni. Videro costoro che i fedecommessi sono una perenne sorgente di denaro per se medesimi; che Baldo assicura aver guadagnato nel consultare sulla sola materia delle sostituzioni fedecommessarie quindicimila scudi d’oro; videro, che tolti i fedecommessi sarebbe distrutto il dispotico loro impero; che l’incertez- (1) La confessione sincera d’alcuna di queste verità sfuggi allo stesso Cardinale de Luca, il quale asserisce "; che tolti i fedecommessi sarebbero obbligati od a servire colle armi la Patria, od a esercitare l’industria nel Commercio. Perciò, invece di giudicare in caso di dubbio per la libertà de’beni, non v’è quasi testamento, nel quale essi non arrivino a farvi sviluppare un fedecommesso in virtù d’una stiracchiatissima interpretazione di clausole infinitanti, mente del Testatore, particelle d’orazione, avverbj stesi per lo più da un ignorante Notajo, senza che v’abbia riflettuto il moribondo Testatore. Chi s’è qualche poco applicato al nojosissimo studio dell’informe caos della Giurisprudenza, e letto que’seccantissimi Autori, che il volgo venera come tanti Legislatori, avrà veduto i varj sensi, che si danno alle espressioni le più chiare e limpide, ed i mezzi di sostenere in ogni cosa il prò ed il contro.
Potrebbesi quì cercare d’onde proceda, che i Testatori tanto siano inclinati a fondar primogeniture, e fedecommessi. Di fatti poichè la morte spoglia gli uomini di quanto possedono, qual mai è il motivo che gli interessa tanto a voler disporre delle loro sostanze anche per il tempo in
Se però alcuno vi fosse, che ciò non ostante stimasse questi mali irreparabili, e piccoli sacrificj, e compense di grandi vantaggi, a questi io guarderommi di voler persuadere più oltre, giacchè chi non vuol ragionare, nè merita, nè deve, nè può essere illuminato.
S’io dovessi parlare ad un Filosofo, direi, che non vedo come nel patto sociale gli uomini si sia-Montesquieu, che l’illimitata facoltà di far testamento introdottasi fra i Romani rovinò poco a poco la politica disposizione sopra il parteggio delle Terre; che ad essa facoltà dovevasi in massima parte ascrivere la funesta differenza tra la ricchezza e la povertà; che essendosi riunite più porzioni in una sola famiglia, alcuni ebber troppo, ed una infinità d’altri Cittadini dovettero menare una vita stentata e precaria; che con ragione il Popolo Romano defraudato dall’inalterabile diritto di possedere la sua parte di poderi, continuamente anche ne’tempi di Roma frugale chiese una nuova distribuzione di Terre. Direi liberamente che Grozio, Barbeyrac, Buddeo, ed altri s’ingannarono quando asserirono essere di diritto naturale la podestà di fare testamento; poichè non può esservi testamento dove non v’è proprietà; e ‘l diritto di proprietà esso medesimo e derivato non già dalla Legge naturale, ma sì bene dal Gius delle genti. Direi che può sussistere una società civile, senza diritto di proprietà; che ammesso ancora il diritto di proprietà non ne deriva che chi coll’autorità delle Leggi ha posseduto vivendo, possa comandare dopo che ha cessato d’essere; che i morti non avendo più parte ne’beni di questo Mondo, non è necessario che la proprietà d’un Cittadino s’estenda fino ad esiggere in esso la libertà di disporre del fatto suo con Testamento. Direi con Bynkershoek, che la terra è destinata all’uso degli che per la forza del solo diritto i testamenti non avrebber alcun effetto, se l’anima non fosse immortale; ma siccome i morti vivono ancora effettivamente, restano perciò sempre padroni de’lo-